Indicazioni per linsegnamento
Precisazioni sui 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche
Lo schema di decreto legislativo approvato con l'Atto del Governo n. 377 ha posto dei vincoli*** nella distribuzione tra diversi ambiti dei "24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche" necessari per l'accesso alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Atto del Governo n. 377. Schema di decreto legislativo
Articolo 5 (Requisiti di accesso), comma 1, lettera b: «certificazione, tramite diploma supplement o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche».
Tuttavia, si attendono ancora l'uscita del Decreto e le necessarie specificazioni da parte del MIUR sui Settori Scientifico Disciplinari afferenti agli ambiti indicati.
Gli studenti interessati sono invitati a controllare periodicamente il presente sito (sezioni "Avvisi" e "Indicazioni per l'insegnamento") per ulteriori aggiornamenti.
*** Tali vincoli non erano presenti nella formulazione originaria della Legge 107 del 13 luglio 2015 (riforma della scuola), che per «il numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche» indicava complessivamente «il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi».